Il figlio di genitori stranieri, nato e cresciuto in Italia, al compimento dei 18 anni può diventare cittadino italiano, ma solo entro il compimento dei 19 anni.
La legge 5 febbraio del 1992, n. 91, che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana, segue il principio di trasmissione per ius sanguinis, ovvero la trasmissione della cittadinanza per discendenza dai genitori ai figli.
L’articolo 4, comma 2, della stessa legge stabilisce che gli stranieri nati in Italia e regolarmente residenti dalla nascita, possano diventare cittadini italiani per elezione, con una dichiarazione di volontà da rendere entro 1 anno dal compimento dei 18 anni.
La legge 9 agosto 2013, n. 98 prevede inoltre, all'art. 33, che all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori od agli Uffici della Pubblica Amministrazione, e che può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.
Il possesso della cittadinanza italiana consente di godere di importanti diritti/doveri, tra i quali:
- essere iscritti alle liste elettorali
- esercitare il diritto di voto
- muoversi all’interno dei Paesi del'Unione europea.
Per non perdere la cittadinanza del Paese di origine dei propri genitori, è necessario informarsi al proprio Consolato.
Per verificare le condizioni personali che danno diritto a diventare cittadino/a italiano/a, prendere appuntamento con l'ufficio di stato civile del Comune: tel. 0789/770817-18 servizidemografici@palau.it
Documentazione da preparare:
- passaporto (o documento di identità del paese di origine, se cittadini comunitari)
- permesso di soggiorno individuale (o attestato di soggiorno, se cittadini comunitari)
- ogni idonea documentazione (es.: certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.), utile a dimostrare la regolare permanenza in Italia dalla nascita alla maggiore età.
Ricorda: compiuto il 19° anno d'età non sarà più possibile acquistare la cittadinanza italiana attraverso l'applicazione di questa norma