Imposta di soggiorno

Data di pubblicazione:
21 Agosto 2019

Entra qui nel portale dell'imposta di soggiorno del Comune 


Obblighi per il gestore della struttura ricettiva e per il locatore (nel caso di locazioni brevi turistiche di unità immobiliari ad uso abitativo): 

  • presentazione della comunicazione di locazione occasionale (allegato A), per la  registrazione sul portale dell’imposta di soggiorno
  • riscossione dell’imposta dall'ospite della struttura;
  • riversamento dell'imposta al Comune;
  • presentazione della dichiarazione dei pernottamenti, entro il 15° giorno del mese successivo.

In base ai dati inseriti, il portale propone il calcolo dell'imposta da versare al Comune, che deve coincidere con le somme riscosse dagli ospiti della struttura.


L’imposta è dovuta:
•    per persona
•    per notte (pernottamento)
•    fino ad un massimo di 15 notti consecutive 
•    nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno
Il versamento dell’imposta può essere effettuato con uno dei  seguenti modi:
•  modello F24, indicando il codice tributo 3936 ed il codice ente G258
•  PagoPA, a questo link diretto


TARIFFE
(per persona, a notte, fino a 15 gg consecutivi, dal 1° aprile al 31 ottobre)
•    € 2,00 Alberghi 1-2-3 stelle
•    € 2,50 Alberghi 4 stelle
•    € 3,50 Alberghi 5 stelle
•    € 2,00 Agriturismo – Turismo Rurale
•    € 2,00 Campeggi - Residence
•    € 2,00 Residenze turistico-albeghiere, Villaggi vacanze e Villaggi turistici
•    € 2,00 Autocaravan / Caravan/Campeggi di transito/Campeggi 1-2-3-4-5 stelle
•    € 2,50 Marina Resort/Barche da charter porti Comune di Palau/Albergo Nautico Diffuso
•    € 2,00 Case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli
•    € 2,00 Affittacamere, residence vacanze
•    € 2,00 Unità abitative diverse, da categoria catastale A/7 (locazioni brevi)
•    € 3,50 Unità abitative categoria catastale A/7 o superiore (locazioni brevi)


ADEMPIMENTI PRELIMINARI OBBLIGATORI PER TUTTI I SOGGETTI PRIVATI CHE EFFETTUANO LOCAZIONI BREVI A FINI TURISTICI:
I seguenti adempimenti sono obbligatori sia per chi sceglie il regime ordinario sia per chi opta per il regime forfettario.
1.    comunicazione locazione occasionale al Comune
2.    modello Questura di Sassari (alla Questura)
3.    modello IUN (alla Regione Autonoma della Sardegna)

Di seguito brevi istruzioni sulla compilazione e sull'invio dei moduli:

a) comunicazione locazione occasionale al Comune deve essere inviata esclusivamente secondo le seguenti modalità: presentata a mano al protocollo, con lettera Raccomandata o via PEC all’indirizzo protocollo@pec.palau.it;
b) modello IUN (alla Regione Autonoma della Sardegna). La Regione Sardegna attribuisce lo IUN (identificativo univoco numerico) un codice con cui la Regione censisce sia le strutture ricettive che gli alloggi privati utilizzati per le locazioni turistiche. La Regione le fornirà le credenziali per accedere al portale “ROSS 1000” attraverso il quale inviare la comunicazione obbligatoria dei dati anagrafici degli ospiti che soggiornano presso l’immobile concesso in locazione turistica. L’istanza deve essere inoltrata all'indirizzo mail tur.ot@regione.sardegna.it   Nel compilare il modulo B, dove c'è scritto "ufficio territoriale di” occorre indicare “Olbia”. Inoltre, bisogna allegare la copia del documento del dichiarante, la copia della "Comunicazione di locazione occasionale" e l’attestazione dell’avvenuta protocollazione;
c) Allegato C – obbligo di comunicazione alla Polizia di Stato (art. 109 TULPS) da rendersi per via telematica mediante il portale ALLOGIATIWEB entro 24 ore dall’arrivo degli ospiti. La violazione dell’art. 109 del TULPS si configura tra i reati penali. Le credenziali fornite dalla Questura permetteranno di accedere al suddetto portale per la comunicazione delle persone alloggiate. Per poter procedere alle locazioni turistiche occasionali o locazioni brevi, sia le strutture ricettive che i gestori di immobili privati, devono inoltrare l’istanza alla Questura di Sassari al seguente indirizzo mail: alloggiatiweb.ss@poliziadistato.it .  Nel compilare il modulo C, dove c’è scritto "rilasciata da" indicare “Comune di Palau” e dove c’è scritto "in data" indicare la data di protocollazione della "Comunicazione di locazione occasionale”.  Inoltre, è necessario allegare all’istanza la copia del documento del dichiarante, la copia della "Comunicazione di locazione occasionale" e l’attestazione dell’avvenuta protocollazione.

NB: la copia protocollata che va allegata alle richieste da inoltrare alla Regione ed alla Questura deve essere richiesta:
1 - all’Ufficio Imposta di Soggiorno se il modulo è stato inviato a mezzo raccomandata;
2 - all’Ufficio Protocollo se presentato a mano;
3 - se inviato via PEC deve essere allegato oltre al modulo anche l’attestazione dell’avvenuta protocollazione che ha ricevuto dall’ufficio protocollo.


DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DA RENDERE AL COMUNE DI PALAU 
(A norma dell’art. 10.2 del Regolamento per l’omessa / incompleta / infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal cento per cento al duecento per cento dell’imposta dovuta con un minimo di € 500,00)
Tutte le dichiarazioni vanno rese in modalità telematica e devono essere inserite sul portale StayTour al link  https://imposta-soggiorno.com/palau/ a cui si accede mediante SPID o CIE dopo aver presentato la “Comunicazione di Locazione Occasionale”. È possibile delegare un altro soggetto per l’accesso al portale mediante l’apposito modulo. La dichiarazione per il criterio forfettario deve essere resa sia in forma telematica che cartacea. Le dichiarazioni mensili ed il relativo pagamento vanno effettuati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuto il pernottamento ovvero dalla data nel quale l’imposta è stata riscossa. La dichiarazione forfettaria ed il relativo versamento va resa entro il 30 giugno di ogni anno.  È ammesso il versamento esclusivamente mediante F24 (può essere stampato sul portale StayTour) o piattaforma PagoPA.


OPZIONE PER IL CRITERIO FORFETTARIO (RISERVATO ALLE SOLE LOCAZIONI BREVI OCCASIONALI)
Alternativamente, i soggetti privati che gestiscono non più di 3 unità immobiliari aventi classificazione catastale inferiore ad A/7, in forma non imprenditoriale, possono optare per il pagamento dell’imposta in misura forfettaria.
•    l’importo è di € 200,00 annui per ciascuna unità immobiliare a destinazione abitativa (corrispondenti a n.100 presenze figurative);
•    per aderire al regime forfettario,  occorre inserire la dichiarazione telematica sul portale e  presentare una  dichiarazione sul modulo predisposto dal Comune per ciascun immobile, corredata dalla copia del versamento effettuato ed al documento di identità;
•    le dichiarazioni ed il relativo versamento vanno effettuati entro il 30 giugno di ogni anno d'imposta a pena della decadenza.

Tutte le informazioni necessarie per la dichiarazione telematica sono pubblicate nella sezione modulistica all’informativa n. 4, il modulo per la dichiarazione cartacea è il modulo D.


L’imposta di soggiorno deve essere corrisposta anche da parenti/amici?
Il tributo non è dovuto nel caso in cui il privato proprietario dell’immobile conceda l’immobile in comodato gratuito a parenti, ed affini di cui:
1) il coniuge o convivente;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle.


Nel caso in cui il privato proprietario dell’immobile conceda ospitalità a titolo gratuito ad amici, o a parenti, l’imposta di soggiorno non è dovuta, a condizione che sussista la “contemporanea presenza” nell’immobile del proprietario medesimo o di coloro che facciano parte del suo nucleo familiare anagrafico.
info:
+39 0789.770849
impostadisoggiorno@palau.it 
protocollo@pec.plau.it 
 

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Ultimo aggiornamento

Venerdi 19 Maggio 2023