GUIDA ADEMPIMENTI PER STRUTTURE RICETTIVE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.08.2018, ha istituito l’imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento. Per la determinazione delle tariffe e per le nuove disposizioni si richiama la delibera della Giunta comunale n. 48 del 23.10.2018.
Di seguito gli elementi essenziali per la corretta applicazione dell’imposta da assolvere in base alle presenze.
SOGGETTO PASSIVO dell’imposta di soggiorno
L’ospite che pernotta in qualsiasi struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera. Per pernottamento si intende la presenza soggetta a comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza.
MISURA
L’imposta è dovuta per persona e per notte (pernottamento), fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi, per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, nella seguente misura commisurata alla tipologia della struttura ricettiva:
Tipologia Tariffe
- Alberghi a 1-2-3 stelle € 2,00
- Alberghi 4 stelle € 2,50
- Alberghi 5 stelle € 3,50
- Agriturismo - Turismo Rurale € 2,00
- Campeggi – Residence € 2,00
- Residenze turistico-albeghiere, Villaggi vacanze e Villaggi turistici € 2,00
- Autocaravan /Caravan/Campeggi di transito/Campeggi 1-2-3-4-5 stelle € 2,00
- Marina Resort/Barche da charter/Alberghi Nautici Diffusi € 2,50
- Case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli € 2,00
- Affittacamere, residence vacanze € 2,00
Nel caso in cui la struttura si avvalga, per le prenotazioni, di siti e portali web e Agenzie on-line (p.e. Booking.com; Expedia.com; ecc.), è onere della struttura comunicare a questi ultimi le tariffe esatte dell’imposta di soggiorno.
ESENZIONI dal pagamento
- soggetti residenti nel territorio del Comune di Palau
- minori fino al compimento del 14° anno ed anziani dopo il compimento del 70° anno di età
- malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital in strutture sanitarie, nonché coloro che assistono i degenti ricoverati in strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore, massimo due, a seconda del paziente da assistere, meglio disciplinate da regolamento
- portatori di handicap non autosufficienti invalidi civili al 100%
- autisti di pullman e accompagnatori turistici, massimo uno, per ogni gruppo di 25 persone
- appartenenti alle forze dell’ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggino nel Comune di Palau
- chi presta attività di lavoro dipendente in qualsiasi struttura ricettiva locale
- soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi
- i volontari di Protezione civile e gli appartenenti alle associazioni di volontariato chiamati ad intervenire in casi di calamità naturali o grandi eventi individuati dall’Amministrazione Comunale
Il beneficio dell’esenzione deve essere debitamente documentato, facendo compilare all’ospite la dichiarazione di esenzione e conservandola per 5 anni.
OBBLIGHI dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che assolvono l’imposta in base alle presenze
Sono previsti i seguenti adempimenti:
- informare i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno mediante appositi cartelli (con traduzione in lingua straniera) in base al fac-simile disponibile nella sezione modulistica, da esporre in luogo accessibile al pubblico.
- nel caso di soggetti esenti, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione e conservarla per eventuali controlli. La dichiarazione va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e disponibile nella sezione modulistica
- riscuotere l’imposta dagli ospiti entro il termine del soggiorno e rilasciare loro apposita ricevuta di quietanza. I gestori potranno utilizzare per tale adempimento l’apposito facsimile disponibile nella sezione modulistica oppure altra modulistica da essi stessi predisposta (purché contenga i dati necessari al calcolo del tributo e l’identificazione degli ospiti). Le strutture di ridotte dimensioni possono altresì utilizzare il software di gestione del check-in/check-out , disponibile gratuitamente nel sito dell’imposta di soggiorno, con il quale è possibile, oltre che compilare e stampare la quietanza agli ospiti, generare automaticamente la dichiarazione periodica da trasmettere al Comune
- presentare le dichiarazioni periodiche al Comune di Palau contenente il totale dei pernottamenti registrati per ogni mese in cui è esigibile l’imposta, entro il 15° giorno del mese successivo (ovvero entro gli stessi termini per il versamento, oltre riportati), distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente utilizzando il sito dell’imposta di soggiorno, a cui si accede esclusivamente con SPID e CIE.
- effettuare il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nei seguenti termini: entro il 15 maggio per i pernottamenti del mese di aprile; entro il 15 giugno per i pernottamenti del mese di maggio; entro il 15 luglio per i pernottamenti del mese di giugno; entro il 15 agosto per i pernottamenti del mese di luglio; entro il 15 settembre per i pernottamenti del mese di agosto; entro il 15 ottobre per i pernottamenti del mese di eettembre; entro il 15 novembre per i pernottamenti del mese di ottobre. I versamenti devono essere eseguiti con PagoPA oppure mediante il modulo F24. I gestori sono comunque tenuti al versamento dell’imposta anche se l’ospite non ha corrisposto il relativo importo al gestore. I gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati devono conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate agli ospiti e su richiesta del Comune, finalizzata all’attività di controllo, esibire e trasmettere la documentazione relativa alle presenze nella struttura. Si ricorda che il mancato rispetto degli adempimenti sopra descritti e previsti nel Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno, è punito con le sanzioni tributarie e amministrative stabilite dalla normativa statale e dettagliatamente indicate all’art. 10 del Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno.
I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti assimilati sono tenuti a presentare il conto di gestione dell’agente contabile, in riferimento all’imposta di soggiorno riscossa nell’esercizio precedente entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
È presente all’interno del portale un applicativo che permette l’elaborazione automatica e la stampa del Modello 21. Tale adempimento è previsto dall’art. 233 del D. Lgs. 267/2000, in base alla quale tutti coloro che hanno l’incarico di maneggio di denaro pubblico devono rendere conto della loro gestione all’ente locale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
RIMBORSO dell’imposta versata in eccesso
Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, dandone comunicazione all’ufficio tributi almeno 15 giorni prima della scadenza del termine del versamento. Nel caso in cui i versamenti non siano stati compensati può essere richiesto rimborso, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l’imposta per importi pari o inferiori ad € 10,00.
DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA
nella sezione modulistica, è disponibile il seguente materiale:
- cartello per informare gli ospiti dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, da esporre in luogo accessibile al pubblico
- fac-simile delle quietanze da rilasciare agli ospiti al momento della riscossione dell’imposta e modulo di certificazione dei soggetti esenti.
Modulistica
Regolamenti e tariffe
Entra nel portale dell'imposta di soggiorno del Comune
Per info:
Ufficio Tributi - Piazza Popoli d’Europa 1
07020 Palau (SS)
Tel. 0789 770849
impostadisoggiorno@palau.it